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CHI È IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE?

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione


Il Testo Unico per la sicurezza (D.Lgs. 81/08) individua delle azioni, adempimenti sulla sicurezza sul lavoro, per garantire la tutela dei lavoratori.

La responsabilità nell’osservanza e nella messa in atto di queste misure è suddivisa tra varie figure e il primo obbligo al quale il datore di lavoro non può sottrarsi è la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).


Assunzione incarico di consulente RSPP esterno qualificato
Offro ai clienti più virtuosi la nomina RSPP esterna, ovviando al Datore di lavoro molte responsabilità e l’obbligo di frequentare i corsi di formazione.
Sono in possesso dei requisiti e possono svolgere il ruolo di RSPP per ogni tipo di azienda  (Modulo C per RSPP).

Per nominare un R.S.P.P. è necessario che esso sia in possesso di capacità e requisiti professionali commisurate alla natura dei rischi aziendali. A quale categoria appartiene la tua impresa?

Per individuare il proprio livello di rischio aziendale: Classificazione ATECO.


Si tratta del professionista esperto in Sicurezza  designato dai Datori di lavoro per gestire e coordinare le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).
L’art. 2 comma 1 lett. f) del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. definisce il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali …..designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi».
La nomina dell’RSPP è uno degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro, prevista dall’art. 17 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione collabora con il Datore di Lavoro, il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla realizzazione del documento di valutazione dei rischi.


Tutte le aziende che hanno lavoratori o soci o collaboratori devono ottemperare alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e quindi sono soggette alla nomina di un RSPP.


Provvede a:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive  e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni in merito ai rischi rilevati dalla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione e protezione adottate.
Le capacità ed i requisiti professionali del RSPP sono individuati dall’art. 32 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., mentre i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono dettagliati all’art. 33.



Contattami per i corsi di formazione o per la nomina del Responsabile Esterno! 

dott.  Carlo Lattanzio

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