La Formazione dei lavoratori sulla sicurezza
Per i lavoratori è’ prevista una formazione di base sulla sicurezza per tutte le categorie di almeno 4 ore. Ad essa andrà affiancata una formazione specifica di 4 ore per la classe di rischio basso, di 8 ore per la classe di rischio medio e di 12 ore per la classe di rischio alto.
In sintesi avremo:
· Lavoratori occupati in attività definite a rischio BASSO: 8 ore;
· Lavoratori occupati in attività definite a rischio MEDIO: 12 ore;
· Lavoratori occupati in attività definite a rischio ALTO: 16 ore.
Per individuare correttamente il tipo di corso a cui iscrivere i propri lavoratori occorre applicare quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (Rep. Atti n°221) in cui si prevede che si dovrà faremo riferimento ai “rischi riferiti alle mansioni caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda” e “i contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro”. La durata minima viene differenziata su tre livelli di rischio (ALTO/MEDIO/BASSO) in base alla classificazione dei settori ATECO 2007.
A titolo esemplificativo:
Macro-categoria Rischio BASSO
- Commercio
- Alberghi
- Assicurazioni
- Immobiliari
- Informatica
- Associazioni culturali e sportive
- Servizi domestici
- Riparazione autoveicoli
- Altre attività artigianali (lavanderie, acconciatori, ecc.)
Macro-categoria Rischio MEDIO
- Agricoltura
- Pesca
- Trasporti
- Magazzinaggio
- Assistenza sociale non residenziale
- Pubblica amministrazione
- Istruzione
Macro-categoria Rischio ALTO
- Industrie estrattive e cave
- Costruzioni
- Industrie alimentari
- Tessile
- Conciario
- Legno, mobili
- Carta
- Produzione e lavorazione metalli
- Rifiuti
- Chimica
- Gomma, plastica
- Energia, gas, acqua
Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori adeguata informazione (art. 36):
• sui rischi generali e specifici connessi all’attività lavorativa;
• sui pericoli connessi all’uso di sostanze e di preparati pericolosi;
• sulle misure e attività di protezione e prevenzione adottate;
• sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione e sui nominativi
dei lavoratori incaricati di applicarle;
• sui nominativi del R.S.P.P., degli addetti del S.P.P. e del Medico Competente;
• se l’informazione è rivolta a lavoratori immigrati, occorre verificare l’effettiva
comprensione della lingua.
Inoltre, il datore di lavoro deve assicurare (art. 37) che ciascun lavoratore
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza riferita ai concetti generali (rischio, danno, organizzazione della prevenzione, organi di vigilanza, assistenza), ai rischi ed ai possibili danni riferiti alle proprie mansioni ed alle misure e procedure di prevenzione e protezione.
La formazione deve avvenire in occasione:
• della costituzione del rapporto di lavoro;
• del trasferimento o cambiamento di mansioni;
• dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze o preparati pericolosi.
La formazione dei lavoratori deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
- Chi viene considerato lavoratore dal D.Lgs. 81/08?
Per lavoratore si intende la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Per approfondire leggi anche: il computo dei lavoratori.
Al lavoratore così definito è equiparato:
– lavoratori subordinati;
– soci cooperatori;
– collaboratori subordinati e non;
– subagenti;
– produttori;
– co.co.pro;
– co.co.co.;
– stagisti ed apprendisti;
– ecc.
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dott. Carlo Lattanzio
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