ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Addetti al Primo Soccorso


Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda deve prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni (soccorso pubblico di emergenza, carabinieri, vigili del fuoco), anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Il Decreto del Ministero della Salute del 15 luglio 2003, n°388 recante “disposizioni sul primo soccorso aziendale”, riporta importanti indicazioni in merito all’organizzazione del Primo Soccorso; di seguito si riportano le indicazioni più rilevanti.

Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa gli addetti al primo soccorso; tali addetti risulteranno incaricati dell’attuazione delle misure primo soccorso. Essi devono essere sottoposti ad adeguata formazione con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di primo soccorso.

Il Decreto del Ministero della Salute n°388 del 15 luglio 2003  stabilisce i criteri e i contenuti minimi di corsi di formazione per addetta al primo soccorso aziendale.
Nell’ambito lavorativo l’addetto al primo soccorso deve essere sempre presente.
Il datore di lavoro può svolgere il ruolo di addetto al primo soccorso e gestione delle emergenze solo fino a 5 lavoratori.

Inoltre ogni anno le aziende e le unità produttive vengono classificate in tre gruppi, in relazione alla tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio:

  • Si classificano come “Gruppo A”:
  1. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o     notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
  2. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
  3. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
  • Si classificano come “Gruppo B”:

Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

  • Si classificano come “Gruppo C”:

   Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Il datore di lavoro deve identificare la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva; solo nel caso appartenga al Gruppo A lo comunica all’A.S.L. competente sul territorio per la redisposizione degli interventi di emergenza del caso.

Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente. Devono essere costantemente assicurati la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi contenuti;
• un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Nelle aziende o unità produttive di gruppo C e in caso di lavoratori operanti in luoghi isolati il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro; un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
I contenuti minimi delle cassette di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione sono indicati nel sopraccitato Decreto n. 388/2003.

Se ti interessa l’argomento guarda anche i manuali INAIL:


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dott.  Carlo Lattanzio

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4 risposte

  1. […] 626) sulla sicurezza, nonché la nomina del Responsabile della prevenzione e protezione e dell’addetto al pronto soccorso e l’addetto […]

  2. […] di formazione Addetti  al PRIMO SOCCORSO La legge prevede una cadenza minima triennale per almeno la parte pratica, 6 ore, infatti […]

  3. […] 626) sulla sicurezza, nonché la nomina del Responsabile della prevenzione e protezione e dell’addetto al pronto soccorso e l’addetto […]

  4. […] Devono essere presenti un giusto numero di addetti antincendio e di primo soccorso. […]

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