Formazione dei lavoratori occupati in una stessa azienda in attività di rischio diverse

Formazione dei lavoratori occupati in una stessa azienda in attività di rischio diverse

Un’ azienda classificata a rischio medio (come ad es. attività di trasporti), nel rispetto dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 (Formazione dei lavoratori), come deve formare i lavoratori che svolgono mansioni in attività secondarie dove il rischio sia basso (tipo Uffici)? Come si deve in tal caso programmare la formazione dei lavoratori?

Usualmente per individuare i contenuti e la durata di un percorso formativo rivolto ai lavoratori conta il settore di attività Ateco al quale appartiene l’azienda (come indicato nell’Allegato II dell’Accordo) ma soprattutto bisogna tenere in considerazine la categoria di rischi presenti effettivamente in azienda che sono emersi dalla valutazione dei rischi e che sono riferiti alle mansioni svolte dai lavoratori ed ai possibili danni che questi possano subire nei confronti e per i quali pertanto è necessario che il datore di lavoro provveda a formare i lavoratori stessi.
Può succedere, come nel caso in esame, che in una stessa azienda, pur appartenendo la stessa ad una determinata fascia di rischio, ci siano lavoratori che svolgono la propria attività in reparti appartenenti ad una fascia di rischio superiore o inferiore.
In tali casi ci viene incontro quella indicazione fornita nel punto 8 dell’Accordo riguardante l’ipotesi di una azienda multiservizi e cioè che “qualora  il  lavoratore,  all’interno  di  una   stessa  azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di  settore  già  effettuata;  tale  Formazione Specifica dovrà  essere completata con  un  modulo  integrativo,  sia nella durata che nei  contenuti,  attinente  ai  rischi  delle  nuove mansioni svolte”. E’ consigliabile quindi in tali casi che l’azienda, per quanto riguarda l’obbligo della formazione dei lavoratori, individui nell’ambito della propria organizzazione delle aree omogenee di lavoratori con riferimento alla classificazione dei rischi che possano effettivamente correre ed avvii gli stessi, tenendo conto comunque della validità permanente della formazione generale, alla frequenza di corsi di formazione specifica con durata e contenuti diversi per formarli ed informarli sui rischi medesimi, obiettivo questo che è in fondo quello richiesto dalle disposizioni di legge vigenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
Per quanto possa sembrare complessa, la procedura sopra indicata è l’unica che consenta di rispettare sia le disposizioni di legge che le indicazioni fornite dall’Accordo sulla formazione dei lavoratori le quali, come più volte nello stesso indicato, mirano a portare a conoscenza ed a fornire ai lavoratori una formazione specifica sui rischi effettivi e concreti che gli stessi possono correre nell’ambito della stessa azienda nella quale prestano la loro attività. Va da sé, infine, di riverso che lo svolgimento da parte dei lavoratori nella stessa azienda di mansioni riconducibili a settori di rischio inferiori non comporta la necessità di effettuare alcuna integrazione.

Per rispondere al quesito è necessario in premessa mettere bene in evidenza una serie di considerazioni che emergono dalla lettura sia delle disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. che di quelle contenute nell’Accordo sulla formazione dei lavoratori raggiunto il 21/12/2011 nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, pubblicato sulla G. U. dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012, che qui di seguito si ritiene di riportare:
– il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza e con riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda (art. 37 comma 1 lettera a e b del D. Lgs. n. 81/2008);
–  la durata della formazione dei lavoratori deve essere almeno di 4, 8 o 12 ore in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda (punto 4 dell’Accordo);
– la trattazione dei rischi prevista nell’ambito della formazione specifica dei lavoratori va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio (punto 4);
– i contenuti e la durata della formazione dei lavoratori sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro (punto 4);
–  il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda. aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario (punto 4);
– deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso con particolare riferimento al settore di appartenenza (punto 4);
– i lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso (punto 4);
– rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica dei lavoratori secondo le risultanze della valutazione dei rischi (punto 4);
– la durata ed i contenuti indicati nell’Accordo costituiscono un minimo da garantire per cui possono essere ampliati secondo le esigenze delle aziende (punto 4);
– qualora il lavoratore, all’interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili, secondo quanto indicato nell’Allegato II, ad un settore a rischio maggiore costituisce credito formativo permanente sia la frequenza alla formazione generale  che alla formazione specifica di settore già effettuata: tale formazione specifica dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte (punto 8).

 

dott.  Carlo Lattanzio

SERVIZI E FORMAZIONE
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