DIVIETO DI VENDITA BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI: nuove regole per bar e negozi

ALCOL: VENDITA E SOMMINISTRAZIONE VIETATA AI MINORI DI 18 ANNI

QUANDO È REATO?


Il D.L. Balduzzi (D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189), con l’articolo 7 comma 3 bis, ha apportato sostanziali modifiche sia al regime di vendita che di somministrazione di bevande alcoliche rivolte ai minori  introducendo il divieto di “vendita” di bevande alcoliche ai minori di 18 anni. In pratica, un esercente potrà somministrare al tavolo o al banco o vendere per asporto una birra in bottiglia assicurandosi che il cliente abbia più di 18 anni, NON DI MENO.   VENDITA E SOMMINISTRAZIONE Nessuna differenza: ai minori non può essere fornito alcol I ministeri interpellati hanno chiarito che il termine “vendere” deve essere interpretato come “fornire, mettere a disposizione” sia in un bar che in un negozio, senza distinguere tra vendita e somministrazione o consumazione.  (Risoluzione n.18512_13 Ministero dello Sviluppo Economico e Risoluzione n. 4563_2013 Ministero dello Sviluppo Economico). Il Ministero ha quindi chiarito che non vi è alcuna distinzione tra il mettere a disposizione del cliente minore di età la bevanda alcolica in un bar o in un negozio.  

SANZIONI Le novità sono nelle sanzioni: • nel caso di vendita di bevande alcoliche a minori degli anni 18, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro. • nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 18, ma maggiori degli anni 16, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro. • nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16, non è più previsto l’arresto per l’esercente in caso di violazione di tale divieto, ma, a seguito dell’art. 52, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 274/2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace) l’arresto è stato sostituito con la pena pecuniaria da 516 a 2.582 euro o la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi, ferma restando la sospensione dall’esercizio dell’attività in caso di condanna, prevista dall’art. 35 del codice penale già alla prima violazione. Con il D.L. Balduzzi poi è stata aggiunta un’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione dell’attività per tre mesi, nel caso in cui il fatto sia commesso più di una volta.   L’elemento di distinzione tra l’attività di somministrazione e l’attività di vendita è la presenza di una attrezzatura in grado di consentire che i prodotti oggetto della vendita ossia gli alimenti e le bevande  possano essere consumati dagli clienti “nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico” a tal fine attrezzati. Pertanto si può parlare di somministrazione di alimenti e bevande in senso proprio soltanto nel caso in cui la vendita del prodotto avvenga in locali dotati della attrezzatura idonea a consentire la consumazione sul posto.

DOCUMENTO DI IDENTITA’ E’ obbligo del titolare dell’esercizio, o chi chiunque si trovi al reparto vendita, chiedere un documento d’identità all’acquirente e accertarsi che abbia compiuto i 18 anni prima di vendere le bevande alcoliche, a meno ché la maggiore età dell’acquirente sia manifesta. Non è una scusa il fatto che il ragazzo dimostrasse più anni o che non avesse con sé un documento! Devono pertanto tenere gli occhi ben aperti non solo bar e osterie ma anche tutti quegli esercizi commerciali come supermercati o mini-market che si trovano alla cassa ragazzi con in mano alcolici. Se una famiglia con minori seduti al tavolo ordina una bottiglia di vino che fare? Si può servire tranquillamente poiché la responsabilità a questo punto non è più dell’esercente.  

CARTELLI DA ESPORRE Importante! Ricordo l’obbligo di esposizione delle tabelle sugli effetti di assunzione di alcol all’entrata, all’interno e all’uscita dell’esercizi oppure di garantire la detenzione di un precursore all’uscita, a disposizione “dei clienti che desiderino  verificare il proprio stato  di  idoneita’ alla guida dopo  l’assunzione  di alcool “ per la valutazione del test alcolemico.


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dott.  Carlo Lattanzio

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Ultimo aggiornamento: Gennaio 2021.

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Una risposta.

  1. […] Cartello divieto somministrazione e vendita alcol ai minori di anni 18; […]

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