LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CON AUTOCERTIFICAZIONE VALIDA SOLO FINO AL 31 MAGGIO
Si avvisa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una nota ha stabilito il termine finale per l’esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi per le microimprese (articolo 29, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). In questa sede il Ministero ha precisato che la possibilità per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti di effettuare la valutazione dei rischi mediante autocertificazione termina il 31 maggio 2013.
Ne consegue che dal 31/05/2013 non sarà più possibile autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma dovrà essere predisposto il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (previsto all’art 28 D.Lgs 81/2008). Tale documento, redatto dal Datore di Lavoro, anche tramite la collaborazione di figure qualificate, dovrà essere custodito presso ogni unità operativa dell’azienda ed esibito in caso di ispezione. Questo documento deve essere redatto entro 90 giorni dall’apertura di ogni nuova attività.
Nulla cambia ovviamente per i Datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori di cui al comma 6 dello stesso articolo 29 ai quali è stata estesa la facoltà, dopo l’entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 30/11/2012, di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.
Avviso Scadenza Autocertificazione
dott. Carlo Lattanzio
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