LA SORVEGLIABILITA’ DEI LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO 

I locali destinati a pubblici esercizi devono poter essere sottoposti a verifica da parte della forza pubblica, ai sensi della L. 287/91 e D.M. 12-12-1992 N 564 (criteri di sorvegliabilità). L’art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287 stabilisce che ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’apertura o ampliamento della superficie o al trasferimento di sede degli esercizi della somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande “il Sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’Interno”, cioè “accerta l’adeguata sorvegliabilità dei locali” destinati a pubblico esercizio della somministrazione. In adempimento di quest’ultima prescrizione il Ministro dell’Interno ha emanato il D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 nel quale sono contenuti i criteri di sorvegliabilità (esterna ed interna) dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Per sorvegliabilità dei locali deve intendersi la possibilità per gli organi di polizia di poter controllare, dall’esterno dei locali, le vie d’accesso o di uscita da essi ed anche il movimento di persone e di cose che viene realizzato all’interno del locale. Allo scopo di evitare che persone ed eventuali attività poco lecite possano essere trasferite dai locali del pubblico esercizio, in altri locali laterali, sottostanti o sovrastanti a quelli del pubblico esercizio e di questo non facenti parte. E’ quindi chiaro che i locali all’interno dell’esercizio non devono essere intercomunicanti con abitazioni o con altri locali destinati a diverse attività.

  • Sorvegliabilità Esterna
    • I locali e le aree devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie di accesso o di uscita;
    • Le porte e gli altri ingressi devono consentire l’accesso diretto dalla strada o da altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l’accesso di abitazioni private;
    • In caso di locali parzialmente interrati gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada o da altro luogo pubblico;
    • In caso di locali posti ai piani superiori possono essere imposte altre determinate prescrizioni.

 

  • Sorvegliabilità Interna
    • Le porte interne, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse a chiave o con altri sistemi di chiusura che non consentono un immediato accesso;
    • Gli eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere comunicati al momento della richiesta di rilascio dell’autorizzazione;
    • Negli eventuali locali interni non aperti al pubblico deve sempre essere consentito l’accesso agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza;
    • Deve essere osservata mediante targhe o altre indicazioni l’identificabilità degli accessi ai vani interni dell’esercizio e delle vie di uscita;
    • Inoltre, nessun impedimento deve frapporsi all’ingresso o uscita del locale durante l’orario di apertura e le porte di accesso devono sempre consentire l’apertura dall’esterno.

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dott.  Carlo Lattanzio

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Ultimo aggiornamento: Gennaio 2021.

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Una risposta.

  1. […] rispettare i requisiti di sorvegliabilità; […]

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