LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO INTERESSA ANCHE I VOLONTARI ?
OBBLIGHI SICUREZZA ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (A.S.D)
L’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), indipendentemente dalla sua specificità dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 81/08 e quindi deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all’attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale (es. attività di segreteria, di movimentazione materiali, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti, di manutenzione locali, attrezzature e impianti sportivi, etc.) negli specifici luoghi di lavoro sede dell’Associazione Sportiva e/o altri luoghi di svolgimento delle attività.
Si tratta quindi di individuare e valutare i rischi complementari all’evento agonistico, alle sedute di preparazione o di allenamento.
Premessa
L’applicazione alle Associazioni Sportive della disciplina speciale sulla Tutela della sicurezza dei lavoratori, contenuta nel D.Lgs. 81/08, non può essere messa in discussione dato che la normativa di settore, precipuamente l’art. 90 L. 289/2002, la L. 398/91 e le numerose norme di dettaglio fiscale/tributario, non solo non escludono espressamente l’applicazione della disciplina speciale sulla sicurezza, ma confermano anzi che le prestazioni lavorative rese nell’ambito delle Associazioni Sportive non godono di un particolare regime giuridico. Lo stesso D.Lgs. 81/08 non prevede alcuna esclusione, parziale o totale, della sua applicazione alle Associazioni Sportive.
Le Associazioni Sportive sono pertanto sottoposte alla disciplina del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, c.d. “Testo Unico sulla Sicurezza”, come qualsiasi “azienda” che per lo svolgimento delle proprie attività statutariamente previste si avvalga della collaborazione di persone che svolgono la propria azione in forma professionale o anche volontaria.
Tuttavia per determinare correttamente e completamente gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 a carico delle Associazioni sportive è necessario individuare in concreto quale tipologia di rapporto di lavoro l’associazione intrattiene con i propri collaboratori, distinguendo tra lavoratori subordinati e non subordinati.
Tipologia di collaborazioni lavorative esistenti nelle Associazioni/Società sportive
Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, per il perseguimento del proprio scopo sociale si avvalgono dell’opera di molteplici collaboratori che possono essere classificati nelle seguenti categorie:
– collaboratori didattici: istruttori, animatori, etc.;
– collaboratori amministrativi: addetti alla segreteria, tesorieri, cassieri, etc.;
– collaboratori gestionali: custode, manutentore, addetto alle pulizie e alla lavanderia, etc.;
– collaboratori professionali: medici, fisioterapisti, consulenti, etc.;
– figure che operano nell’attività agonistica: atleti, allenatori, direttori sportivi, dirigenti accompagnatori, etc.
Per semplicità, riportiamo di seguito uno schema utile per individuare i principali obblighi.
Descrizione dei principali adempimenti
previsti dal D.Lgs. 81/08 |
Articolo di riferimento del D.Lgs. 81/08 | Associazione sportiva conalmeno un lavoratore subordinato | Associazione sportiva privadi rapporti di lavoro subordinati |
Redazione di un documento contenente lavalutazione dei rischi e l’individuazione delle misure di sicurezza | Art. 17Art. 28 | SI | SI |
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o svolgimento diretto dei compiti da parte del Datore di Lavoro | Art. 17 | SI | NO |
Nomina del Medico Competente nei casi incui si renda necessaria la sorveglianza sanitaria dei lavoratori | Art. 18 | SI | NO |
Nomina e formazione dei lavoratori addetti alla gestione delle emergenze,dell’antincendio e del primo soccorso | Art. 43 | SI | si (*) |
Predisposizione delle procedure da attuarein caso di emergenza | Art. 43 | SI | si (*) |
Informazione, formazione e addestramentosulla sicurezza dei lavoratori | Art. 36Art. 37 | SI | NO |
Formazione del Rappresentante deiLavoratori, se eletto dai lavoratori | Art. 37 | SI | NO |
Gestione sicurezza nei lavori in appalto nondi tipo “edile”, presso i luoghi di cui si ha giuridica disponibilità | Art. 26 | SI | NO |
Adempimenti a carico del Committente di lavori di natura edile | Titolo IV | SI | SI |
(*): la gestione dell’emergenza dovrà comunque essere garantita nei confronti degli utenti e del pubblico eventualmente presente |
Si vuole evidenziare che, a prescindere dalla presenza o meno di lavoratori subordinati, l’Associazione sportiva dovrà sempre e comunque garantire la sicurezza dei terzi che a qualsiasi titolo dovessero trovarsi presso i luoghi in cui la stessa eserciti la propria attività, sia durante il normale espletamento delle attività sportive, sia durante situazioni di emergenza.
Ultimo significativo dato è l’individuazione del soggetto che acquisisca la posizione di Datore di lavoro nell’ambito dell’Associazione. Egli si identifica, generalmente, con il legale rappresentante dell’Associazione o Società sportiva dilettantistica, ma ciò dipenderà dalla tipologia di struttura che ogni Associazione si è data per Statuto. La sua individuazione precisa è molto importante poiché egli assume non solo gli obblighi suindicati onde “mettere in sicurezza” l’Associazione, ma in prima persona viene investito della responsabilità giuridica derivante da eventuali incidenti che possano determinarsi in caso di mancata attuazione delle misure di sicurezza previste nel Documento di Valutazione del Rischio, volte a tutelare la salute dei lavoratori e dei soggetti terzi che possano accedere nei luoghi dell’Associazione.
Con riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei volontari, bisogna ricordare che il Decreto del Fare-Legge n. 98/2013 ha modificato il D.Lgs. n. 81/2008 definendo in modo più dettagliato le caratteristiche dei soggetti rientranti nel campo di applicazione del volontariato e che sono equiparati ai lavoratori autonomi e, dunque, soggetti ai soli obblighi dell’art. 21. Ricordando che tali facilitazioni riguardano solo i soggetti che “prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese”.
Sugli obblighi delle associazioni di volontariato interviene un parere della Commissione Interpelli che con l’Interpello n. 8/2014 del 13 marzo 2014, avente per oggetto “risposta al quesito relativo all’obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari”, risponde a un’istanza di interpello presentata dalla Federazione Italiana Cronometristi. Tale Federazione ha chiesto il parere della Commissione in merito all’obbligatorietà della redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili), comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 da parte delle “associazioni, non aventi personale dipendente ma che si avvalgono dell’ausilio di volontari nei confronti dei quali può essere disposto un rimborso spese di importo annuo comunque di gran lunga inferiore a e 7.500,00“.
Per rispondere al quesito la Commissione fa alcune premesse normative.
Viene premesso che l’art. 2, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 definisce lavoratore la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito ell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari“.
Inoltre il successivo art. 3, comma 12-bis (come recentemente modificato dalla Legge n. 98/2013) riporta che “nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto (…)“.
Per maggiore chiarezza aggiungiamo a queste premesse della Commissione anche il contenuto del suddetto articolo 21 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi):
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. |
Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La Commissione ritiene che “il regime applicabile, per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla Legge n. 398/1991 e all’art. 90 della Legge n. 289/2002, sia quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile, per i quali l’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone l’applicazione dell’art. 21”.
Tuttavia la Commissione evidenzia che, l’art. 3 comma 12-bis del D.Lgs. 81/2008 prevede anche che qualora i soggetti di cui sopra svolgano la loro “prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli é altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione“.
E restano fermi i principi generali di diritto che “impongono al responsabile dell’impianto o dell’associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità, da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia, di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell’ambito delle attività di riferimento dell’ associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto, ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni civili e penali nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità”.
La valutazione dei rischi è lo strumento fondamentale per determinare dettagliatamente i successivi adempimenti, nonché le specifiche misure di sicurezza da mettere in atto per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tra queste ultime vanno annoverate anche le misure per la gestione delle emergenze, compreso il primo soccorso.
Contattami per redigere il tuo Documento di Valutazione dei Rischi e per le altre necessità della tua associazione!
dott. Carlo Lattanzio
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SICUREZZA SUL LAVORO E IGIENE DEGLI ALIMENTI
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