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COSA DICE LA LEGGE REGIONALE 29/2005?

L.R. 29/2005/F.V.G.


La legge regionale 29/2005 è la principale normativa regionale in materia di attività di commercio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Questa legge regionale ha anticipato la politica di liberalizzazione delle attività commerciali e semplifica le procedure burocratiche, per quello che ci interessa in particolare:

-L’art. 10 della L.R. 29/2005 prevede che i requisiti morali e professionali devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona specificatamente preposta all’attività. La disciplina in vigore fino agli anni 90, che prevedeva l’iscrizione ad uno specifico albo REC  (il registro degli esercenti il commercio, di coloro i quali intendevano esercitare l’attività commerciale) non esiste più.

– la totale liberalizzazione degli esercizi di vendita con superficie non superiore a 400 metri quadrati (attivabili con semplice denuncia d’inizio attività);

– la soppressione delle Commissioni pubblici esercizi (legge 287/1991, art. 6);

– l’eliminazione della Conferenza di servizi ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita (decreto 114/1998, art. 9) e conseguente totale devoluzione di competenza ai Comuni (ai quali compete la predisposizione degli atti pianificatori).

Link: http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2005&legge=29&ART=000&AG1=00&AG2=00&fx=lex#

Nel dettaglio riporto il capo che ci interessa della Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande):

CAPO II  Esercizio dell’attività

Art. 5 (Requisiti morali e professionali)

1.Ai fini della tutela del consumatore, l’esercizio, in qualsiasi forma, dell’attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla presente legge.

2.( ABROGATO )

3.L’accertamento dei requisiti è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche. Note: 1Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 7/2007

4.La verifica dei requisiti soggettivi relativi alle attività di commercio all’ingrosso è di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 Art. 6 (Requisiti morali e condizioni ostative)

1.Non possono esercitare l’attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonché l’attività di somministrazione di alimenti e bevande: a) coloro che siano stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento; b) coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per delitto non colposo, per il quale sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione, rapina, nonché coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale; d) coloro che abbiano riportato nell’ultimo quinquennio, due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; e) coloro che siano sottoposti o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), incluse misure di sicurezza non detentive, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.

1 bis. Fermo restando quanto prescritto al comma 1 non possono, altresì, esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell’ articolo 444 del codice di procedura penale , una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.  Il divieto di esercizio dell’attività commerciale in caso di condanna permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sia stata scontata; qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica, ai sensi dell’articolo 166 del codice penale, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione stessa.

 

Art. 7 (Requisiti professionali)

1.L’esercizio dell’attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti non alimentari è subordinato al possesso dei soli requisiti morali.

2.L’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, nonché alla somministrazione di alimenti e bevande, sono subordinate al possesso di uno dei seguenti requisiti: a) avere frequentato i corsi di cui all’articolo 8 e aver superato positivamente l’esame di cui all’articolo 9; b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale della previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Quanto prescritto al comma 2, lettera c), viene attestato dall’istituto che ha rilasciato il titolo. Con regolamento regionale vengono fissate le norme ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento delle altre Regioni alla presente legge in materia di corsi professionali.

 

Art. 8  (Corsi professionali)

1.I corsi professionali di cui all’articolo 7 vengono organizzati dai Centri di assistenza tecnica (CAT), di cui all’articolo 85, direttamente dalla propria struttura organizzativa senza delega ad altri soggetti.

2.Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di organizzazione, la durata e le singole materie dei corsi di cui all’articolo 7, ferma restando la conoscenza della lingua italiana, secondo le prescrizioni di cui alla legge vigente e fermo restando che il 50 per cento del numero di ore di durata del corso è dedicato alle materie idonee a garantire l’apprendimento delle disposizioni relative all’igiene e alla sicurezza alimentare e dei prodotti, nonché alla tutela della salute e della sicurezza del consumatore, in base anche a quanto stabilito dal codice del consumo.

3.I CAT possono inoltre organizzare e gestire corsi facoltativi di aggiornamento. A tal fine i CAT istituiscono un libretto di registrazione dei corsi di aggiornamento frequentati dagli operatori del settore.

 

Art. 9 (Commissione d’esame)

1.A conclusione del corso previsto all’articolo 8, comma 1, l’idoneità dei candidati è accertata da una commissione provinciale costituita presso la Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nominata dalla giunta camerale per una durata di cinque anni, e composta da:a) il Segretario generale camerale o un suo sostituto, con funzioni di presidente;b) un funzionario della Regione o un suo sostituto;c) un rappresentante del CAT che ha organizzato il corso o un suo sostituto;d) un esperto in materia igienico-sanitaria degli alimenti o un suo sostituto;e) un esperto in merceologia o un suo sostituto;f) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori.

1 bis. Possono essere designati più soggetti in sostituzione dei componenti di cui al comma 1.

Art. 10 (Titolarità dei requisiti)

1.I requisiti di cui all’articolo 6 devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande. I requisiti di cui all’articolo 7 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, da altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande. Il possesso dei requisiti è parimenti richiesto per tutti i preposti all’attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori della fattispecie di società. Qualora l’attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, il preposto deve essere in ogni caso nominato.


dott.  Carlo Lattanzio

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