Elenco degli ingredienti o Cartello unico per prodotti sfusi
Al bar, in pasticceria, all’ortofrutta, l`elenco di tutti gli ingredienti è obbligatorio con il cartello unico.
Tra i doveri del Responsabile dell’impresa alimentare (OSA), vige l’obbligo di etichettare e presentare in modo idoneo gli alimenti.
Le leggi impongono chiaramente l’obbligo dare alcune informazioni. Anche a livello dei prodotti alimentari vendibili sfusi (ad esempio, la coppetta di gelato artigianale, il trancio di pizza o il panino in gastronomia, il tramezzino al bancone del bar, i prodotti ortofrutticoli al negozio sotto casa, ecc.) vige l’obbligo di far pervenire ugualmente al consumatore una serie di informazioni attraverso l’elenco degli ingredienti che può essere riportato su un unico e apposito cartello.
Sicuramente non così!
I singoli cartellini così come il registro ingredienti dei singoli prodotti esposti, devono essere posti bene in vista o a disposizione dei clienti.
La procedura applicata in azienda per etichettare gli alimenti e le modalità di esposizione devono essere indicate nel Manuale di Autocontrollo aziendale.
Per una spiegazione più completa si rimanda direttamente alla lettura dell’articolo specifico della normativa di seguito riportato:
L’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI (D.lgs.109/1992 modificato dai d.lgs. 181/2003 e d.lgs.114/2006) – Art.16 Vendita dei prodotti sfusi (1) .
1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell’acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.
2. Sul cartello devono essere riportate:
a) la denominazione di vendita;
b) l’elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione (art.7, D.lgs.109/1992; riportato al prossimo paragrafo.);
c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 ;
e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.
3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l’elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.
4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 può essere applicato direttamente sull’impianto o a fianco dello stesso.
5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita “acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata” se è stata addizionata di anidride carbonica.
6. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l’acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall’acquirente.
7. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all’ articolo 3 , comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa.
L’indicazione degli ingredienti non è richiesta (Art.7 Esenzioni dall’indicazione degli ingredienti.):
a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell’ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell’ingrediente;
b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito trattamenti;
c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione; in ogni caso l’indicazione del sale è richiesta per i formaggi freschi, per i formaggi fusi e per il burro;
d) nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella denominazione di vendita;
e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
f) negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti.
Ecco la normativa completaed aggiornata: L’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
Purtroppo, è doveroso segnalare che i cartelli unici degli ingredienti (o i registri), quando ci sono, spesso si limitano a riportare un elenco delle materie prime utilizzate in maniera sommaria, modello fotocopia, basati esclusivamente sullo schema di cartello unico previsto dal D.M. 20 Dicembre 1994. In realtà, l’elenco degli ingredienti deve specificare sia quelli contenuti nei semilavorati utilizzati sia quelli aggiunti in ordine decrescente in base al peso, secondo uno schema definito nell’allegato 1 del D.M. 20 dicembre 1994 “Schema di cartello unico degli ingredienti dei prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia venduti sfusi”. È importante tenere presente che il citato decreto legislativo definisce per ingrediente “qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata”.
Gli OSA interessati devono dunque adempiere all’obbligo del cartello unico o del registro degli ingredienti, previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 109/92 (e ss.mm.ii.) e dal D.M. 20.12.1994, con un’elencazione dettagliata degli ingredienti, divisi per gruppi omogenei o per singolo prodotto. Tale obbligo non deve essere visto come un mero adempimento burocratico o, peggio, come una coercizione, ma fondamentalmente come uno strumento dalla molteplice funzione:
- tutelando realmente la salute del consumatore,
- fornendo utili notizie ad un consumatore sempre più attento e informato,
- valorizzando i propri prodotti ed il proprio modus operandi,
- tutelando se stessi e la propria attività.
Dal 13 dicembre 2014è infine operativo il regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Questa normativa introduce anche un’importante novità: l‘obbligo di comunicare al consumatore la presenza di allergeni anche in caso di alimenti somministrati e non sono in quelli degli alimenti venduti, quindi in ogni attività.
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5 risposte
[…] sfuso (vedi l’articolo). […]
[…] SERVE UN ETICHETTA ANCHE PER I PRODOTTI VENDUTI SFUSI?. […]
L’ha ribloggato su IDEEE STRATEGICHE PER IL SETTORE HO.RE.CA. .
[…] indicanti gli Ingredienti e i possibili allergeni (per Ristorente, Bar, […]
[…] indicanti gli Ingredienti e i possibili […]