QUANDO EFFETTUARE GLI AGGIORNAMENTI AI CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI?

Aggiornamenti ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08, ex 626/94) e igiene degli alimenti (Reg. 852/04/CE, L.R. 21/05)


Fra i vari adempimenti per la Sicurezza sul lavoro e l’Igiene degli alimenti, uno di primaria importanza è quello che riguarda la formazione obbligatoria.  Di seguito indichiamo perché e ogni quanto tempo è necessario ripetere la formazione:


Corso di formazione OSA8 e OSA3

La normativa regionale per il Friuli Venezia Giulia (L.R. n°21 del 18.08.2005 – Art.5) ed il Protocollo n°9916 / SPS-VETAL del 12.05.2008 fissano:

– la durata del corso rivolto al solo Operatore del Settore Alimentare  è di 8 ore, validità 5 anni;

– la durata del corso rivolto agli Addetti del Settore Alimentare  è di 3 ore, validità 2 anni.

Contattaci per avere maggiori informazioni sui corsi obbligatori erogati da noi, per essere sempre nel pieno rispetto della normativa vigente.


Corso di formazione RSPP – Datore di lavoro

L’Accordo Stato Regioni del 21-12-2011 prevede aggiornamento quinquennale, con durata variabile in base al rischio aziendale: 6 ore rischio basso, 10 ore rischio medio, 14 ore rischio alto;

Individuazione  decorrenza e scadenza dei termini per l’aggiornamento :

– Datori di lavoro RSPP esonerati ( ante 31/12/96 ) dalla frequenza dei corsi in base (all’art. 95 dell’ex D. Lgs. 626/94)  24 mesi per l’ultimazione degli aggiornamenti a partire dal 11/01/2012 (data di pubblicazione dell’Accordo) e quindi con scadenza 11/01/2014;

– Datori di Lavoro RSPP che hanno frequentato i corsi sulla base dell’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 prima della data di pubblicazione dell’Accordo: il quinquennio decorre dalla pubblicazione dell’Accordo stesso e pertanto la scadenza avverrà il 11/01/2017.


Corso di formazione LAVORATORI 

L’Accordo Stato Regioni del 21-12-2011 prevede aggiornamenti quinquennali di 6 ore  per i lavoratori (indipendentemente dal rischio aziendale).


Corso di formazione Addetti  al PRIMO SOCCORSO

La legge prevede una cadenza minima triennale per almeno la parte pratica, 6 ore, infatti l’articolo 3 decreto 388 del 15 luglio 2003 riporta: “La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. ” .


Corso di formazione Addetti ANTINCENDIO

Da un lato il D.M. 10 marzo 1998, che regolamenta i percorso formativi in materia di antincendio,non prevede un obbligo esplicito di aggiornamento periodico del corso antincendio.
D’altra parte il D.lgs. 81/2008, aggiornato al D.lgs. 106/2009, Art.37 recita: ”I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

La soluzione la troviamo nella Circolare del Min. Interni del 23-3-2011 che indica l’aggiornamento ogni tre anni, basso rischio 2 ore, medio rischio 5 ore e alto risschio 8 ore.


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dott.  Carlo Lattanzio

SERVIZI E FORMAZIONE
SICUREZZA SUL LAVORO E IGIENE DEGLI ALIMENTI


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