Registrazione all’Azienda Sanitaria
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono registrarsi presso le Aziende Sanitarie. Tale obbligo, previsto dal Reg. CE 852/2004, viene soddisfatto contestualmente all’invio telematico della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al SUAP (Sportello Unico della Attività Produttive) presente in ogni Comune o alle strutture derivanti da Associazioni di Comuni (ad es. le Comunità Montane) o alle CCIAA in caso di delega Comunale. Si ricorda che la SCIA è un’autocertificazione da presentarsi in caso di apertura, trasferimento e ampliamento delle attività imprenditoriali (si veda i capitoli relativi alla normativa del settore e all’iter burocratico).
A seguito della notifica l’Azienda Sanitaria non rilascerà più alcuna autorizzazione sanitaria, nulla osta o parere per l’esercizio di una qualsivoglia attività nel settore alimentare, ma si limiterà alla semplice registrazione dell’impresa.
La notifica di impresa alimentare interessa molte attività, sia a carattere permanente che stagionale, per l’avvio delle quali è competente lo SUAP:
- negozi al dettaglio;
- attività di commercio in forma itinerante e in aree di mercato;
- attività di somministrazione (bar, ristoranti, esercizi di trattenimento e spettacolo, circoli privati, etc);
- panificatori;
- strutture ricettive;
- imprenditori agricoli (produzione primaria);
- attività agrituristiche.
Le norme comunitarie si applicano solo alle imprese, concetto che implica una certa continuità dell’attività ed un certo grado di organizzazione: chi svolge un’attività occasionalmente o su scala ridotta (fiera, festa, sagra…) non può essere considerato un’impresa alimentare e pertanto non è soggetto a notifica (cfr. “nota Direzione centrale Salute prot 2929 del 12/02/2010”).
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Aggiornato in Gennaio 2021.
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