Il 21 ottobre scorso è stata approvata la legge che impone tappo antirabbocco (o anti riempimnto) per le bottiglie di olio extra vergine di oliva presentate nei pubblici esercizi.
L’obbligo parte dal prossimo 25 novembre per la ristorazione (ristoranti, bar, trattorie, osterie, pizzerie, ecc.) ma anche per le attività artigianali (pizzeria da asporto, gastronomia, rosticceria, kebab, braceria, piadineria, paninoteca, friggitoria, polleria, griglieria, sushi, ecc.)
In molti esercizi della ristorazione, e non solo, è consuetudine poco liceale rabboccare le bottiglie di extra vergine con oli diversi rispetto a quello originale riportato in etichetta. Si tratta di raggiro vero e proprio dei clienti attenti a quel che mangiano, mettendo addirittura in pericolo le persone allergiche, magari intolleranti a olii particolari. La comunità europea è quindi intervenuta con direttive apposite.
In Italia è stata quindi approvata la legge 161 del 30 ottobre 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 261 del 10-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 83, ed entrerà in vigore il 25/11/2014 (la prima nazione europea ad aver emanato una simile normativa è stata la Spagna). E’ nota anche come “comunitaria 2013 bis” .
Dal 25 novembre quindi in generale i pubblici esercizi dovranno presentare alla clientela solo bottiglie d’olio d’oliva con tappo antirabbocco. La legge 161/2014, all’articolo 18, comma 1 c), infatti sancisce : “Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta”.
La sanzione prevista varia da 1.000 a 8.000 euro, con confisca del prodotto (articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 9).
La legge non prevede alcun tempo di adeguamento per i pubblici esercizi, neanche per l’esaurimento delle scorte in deposito.
Leggi anche l’aggiornamento: Chiarimenti dei Ministeri
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