L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI
Diversi provvedimenti legislativi regolano l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, ma due sono i principali.
In Italia la norma base è il D.Lgs 109/1992, che definisce il “prodotto alimentare preconfezionato” come quell’unità costituita da un prodotto alimentare e dal suo imballaggio, il cui contenuto non può essere modificato senza che la confezione venga aperta o alterata rispetto all’originale, pertanto l’involucro rappresenta parte integrante del prodotto.
Il 22 novembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 1169/2011, che ridefinisce la normativa relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari.
Le norme finora menzionate sono cogenti e di carattere orizzontale, pertanto hanno la caratteristica di essere applicate a tutte le tipologie di alimenti, a meno dell’esistenza di norme specifiche, per singola tipologia di alimento, a carattere verticale.
Secondo quanto stabilito dalle suddette norme, in etichetta vanno quindi riportati:
Le informazioni obbligatorie
- Il nome dell’alimento (o denominazione di vendita): è il “nome” dell’alimento, può corrispondere all’alimento stesso (es. latte), in tal caso seguito dal tipo di trattamento tecnologico che è stato eseguito (es. pastorizzato o in polvere, intero o altro), oppure essere un nome di fantasia;
- la lista dei suoi ingredienti;
- qualunque ingrediente o componente che causi allergie o intolleranze e che viene utilizzato nella produzione o nella preparazione di un alimento ed è ancora presente nel prodotto finale, anche se in una forma modificata (Una lista di allergeni che devono essere dichiarati è fornita in una appendice al regolamento);
- la quantità di un determinato ingrediente o categorie di ingredienti;
- la quantità netta dell’alimento;
- la data di durata minima o la data termine di utilizzo;
- qualunque condizione particolare di conservazione e/o utilizzo;
- il nome e l’indirizzo dell’operatore professionale alimentare sotto il cui nome l’alimento viene commercializzato (o il nome dell’importatore se l’operatore professionale alimentare risiede al di fuori della UE);
- il luogo di origine o provenienza quando richiesto come previsto dall’articolo 26;
- istruzioni per l’uso qualora fosse difficile fare un uso appropriato dell’alimento senza tali indicazioni;
- relativamente alle bevande contenenti più del 1,2% di alcool per volume, il reale grado alcolico per volume;
- una dichiarazione nutrizionale.
Gli allergeni oltre a come descritti al punto 3 dovranno essere comunicati ai consumatori quando sono presenti in alimenti che non sono preconfezionati ma sono venduti comunque al dettaglio o attraverso somministrazione (p. es. bar o ristoranti).
Esistono inoltre molte piccole specifiche per prodotti di categorie particolari, dipende dai casi. Per questo è sempre consigliata una consulenza in materia.
Anche la presentazione e la pubblicità devono essere tali da non indurre in inganno il consumatore, né devono essere menzionate proprietà medicamentose riferite a quel prodotto. Tutte le informazioni inoltre devono essere riportate in caratteri leggibili ed indelebili, intelligibili al consumatore, quindi opportunamente tradotte nelle diverse lingue.
- Informazioni sul contenuto in energia e nutrienti e sugli effetti per la salute
Le informazioni nutrizionali, salvo eccezioni, non sono obbligatorie. Quando presente, la dichiarazione del contenuto in energia e nutrienti va illustrata sotto forma numerica, con unità di misura specifiche, per 100 grammi o per 100 millilitri di prodotto. Le informazioni relative a vitamine e sali minerali vanno espresse, oltre che in valore assoluto, anche in percentuale sull’apporto giornaliero. Inoltre, le informazioni nutrizionali devono essere riportate raggruppate in un punto ben visibile dell’etichetta, in caratteri leggibili e indelebili ed in un linguaggio comprensibile per il consumatore.
- Indicazioni di qualità
L’etichetta può anche riportare altre indicazioni, come la data di produzione o il marchio di qualità (come DOP, IGP, STG): informazioni aggiuntive che il produttore può inserire a propria discrezione, come caratteristiche di pregio del proprio prodotto. L’etichetta pertanto deve essere sempre letta con attenzione al momento dell’acquisto, poiché rappresenta la fonte più immediata ed essenziale di informazioni sul prodotto alimentare.
Se sei in difficoltà contattami, faremo insieme una valutazione delle tue necessità. Mi occupo spesso di etichettatura, per la grossa distribuzione organizzata (industrie alimentari, aziende agricole, supermercati, grossisti e fornitori) ma anche per piccoli esercizi di vicinato (pescherie, commercio al dettaglio, ortofrutticoli, macellerie, ecc.)
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