Ristoranti, pizzerie, mense, bar e simili dovranno segnalare la presenza dei principali alimenti fonte di allergie sul menù, con cartelli, elenchi, liste, etichette o qualsiasi altro modo purché per iscritto.
Con il Reg.1169/11/CE è scattato l’obbligo di fornire indicazioni scritte ai clienti degli ingredienti utilizzati che possono scatenare allergie alimentari o intolleranze, ma ancora sorgono molti dubbi in quelle attività che hanno evidenti difficoltà a rispettare queste imposizioni, come: bar, pizzerie, ristoranti, osterie, trattorie, ospedali, mense.
Sinora, quest’obbligo non esisteva.
E come fare? indicazioni sul menù, dichiarazioni verbali? Facciamo chiarezza sul da farsi.
Sulla questione inerente le modalità con cui vanno poste le informazioni la presenza degli allergeni negli alimenti non pre-imballati serviti negli esercizi della somministrazione la Commissione europea ha affrontato il problema, sostenendo che le informazioni devono essere disponibili, facilmente accessibili e non possono essere fornite solo e semplicemente su richiesta del consumatore. Quindi, le informazioni devono essere fornite in forma scritta, “a meno che gli Stati membri abbiano adottato specifiche misure nazionali”.
Alcuni stati membri, come ad esempio il Regno Unito o la Francia, già stanno provvedendo. Ad esempio su questi territori l’informazione è obbligatoria sui menù (insieme alla lista degli ingredienti) ma concedono anche al gestore la possibilità di fornire verbalmente le informazioni.
- Quali sono gli allergeni?
Le sostanze che dovranno essere indicate nei menu (o in altre forme) sono solo 14. Insomma, niente “mattoni” né volumi particolarmente spaventosi da esporre sul bancone o sui tavoli del ristorante:
- Cereali che contengono glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, con alcune eccezioni
- Crostacei e prodotti a base di crostacei;
- Uova e prodotti a base di uova;
- Pesce e prodotti a base di pesce (tranne la gelatina o la colla di pesce usate come supporto per preparati di vitamine o come chiarificanti nella birra e nel vino);
- Arachidi e prodotti a base di arachidi;
- Soia e prodotti a base di soia con alcune eccezioni;
- Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio);
- Frutta a guscio (mandorle, nocciole e noci sono le più comuni);
- Sedano e prodotti a base di sedano;
- Senape e prodotti a base di senape;
- Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
- Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg per chilo o per litro:
- Lupini e prodotti a base di lupini;
- Molluschi e prodotti a base di molluschi.
- Un operatore del settore alimentare può fornire indicazioni sulle sostanze presenti negli alimenti che provocano allergie solo su richiesta del consumatore?
No le indicazioni relative agli allergeni sono obbligatorie , non è possibile dare informazioni solo su richiesta del cliente. Il consumatore deve sapere, non deve eventualmente venirne a conoscenza.
- Un operatore del settore alimentare può fornire indicazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzando mezzi diversi dall’etichetta?
Gli stati membri possono adottare misure nazionali. Sono ammessi in Italia documenti che accompagnano l’alimento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti di tecnologia moderna. Per esser chiari le informazioni devono essere quindi fornite per iscritto.
Se sei in difficoltà contattami, senza alcun impegno, faremo insieme una valutazione delle tue necessità. Mi occupo spesso di etichettatura per moltissimi esercizi pubblici in regione (ristoranti, bar, pizzerie, ecc.), soprattutto dopo l’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo.
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