REQUISITI MORALI

Requisiti morali del Preposto al commercio e alla somministrazione di alimenti e bevande

Per aprire un attività del commercio o somministrazione alimenti e bevande insieme ai requisiti professionali dobbiamo possedere i requisiti morali.

Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che:
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione;
b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni,
sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva
per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del Codice Penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina,
delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del Codice
Penale;
e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, 2 o più condanne, nel quinquennio
precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 1423/1956 “Misure
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 575/1965 “Disposizioni contro la mafia”, ovvero a misure di sicurezza;
g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la
moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o
in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse
clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
Il divieto di esercizio dell’attività, per le lettere b), c), d), e) e f), permane per la durata di 5 anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di 5 anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati come amministratori. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.


dott.  Carlo Lattanzio

SERVIZI E FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI


Ultimo aggiornamento: Gennaio 2021.

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Fonti: Camera dei deputati

Una risposta.

  1. […] di iniziare a compilare una SCIA, IMPORTANTISSIMO, verifica i tuoi requisiti morali e […]

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