Quando è possibile istallare una canna fumaria per un pubblico esercizio? Quali problemi possiamo avere con il condominio?
In generale i fumi generati da combustioni (riscaldamento di qualunque tipo di ambiente, cottura cibi, azionamento di macchinari specifici, riscaldamento acqua sanitaria, etc…) e gli odori generati dalle operazioni di cottura-friggitura-girarrosto e riscaldamento cibi devono essere sempre adeguatamente captati e espulsi tramite canna fumaria realizzata conformemente alle previsioni normative.
Ormai scomparse le licenze nella maggior parte dei casi a costituire un problema per i locali che vogliono preparare piatti caldi è l’assenza delle canne fumarie, e la difficoltà nell’avere i permessi per erigerle.
Se il nostro locale è posizionato in un condominio bisogna stare attenti ad ottenere il parere favorevole dei condomini (indire una riunione attraverso l’amministratore di condominio e ricordate di avere già in mano un progetto).
I motivi legali per cui vi potrebbero negare l’approvazione del progetto sono:
- limitazione del diritto di veduta, cioè, in qualche modo l’ostruzione di ciò che il condomino vede dalle finestre del suo appartamento;
- una evidente alterazione del decoro e dell’armonia dello stabile;
- quando la posizione della canna fumaria precluda l’uso di porzioni di muro che potrebbero essere utili agli altri condomini (se serve o servirà costruire scale, pensiline, fare lavori edili vari, tirare cavi e simili).
In molti bar e locali si ricorre, non potendo proprio istallare le canne fumarie, alle cappe aspiranti ai carboni attivi. Ma molto spesso hanno problemi, anche igienici, e gli organi di controllo le possono facilmente contestare.
Va infine sottolineato che per riscaldare o scongelare alimenti pronti, di solito non è necessario l’impianto di aspirazione, in quanto si possono usare forni a microonde o fornetti ventilati.
Se comunque decidi di costruire la tua cappa aspirante e ottieni il consenso dei condomini ricorda in particolare:
- I fumi devono sempre essere captati o aspirati;
- I fumi devono essere espulsi ad almeno 1 metro sopra il colmo del tetto;
- Come criterio generale si richiede che, in caso siano presenti finestre nel raggio di 10 m, l’espulsione debba essere portata almeno 1 metro oltre il filo superiore delle finestre più alte; misure più restrittive possono essere richieste in caso di situazioni che non favoriscono l’allontanamento dei fumi; inoltre in caso di utilizzo di combustibili solidi o liquidi, è necessario installare adeguati abbattitori di fumi per gli impianti fino ai 35KW se ci sono finestre nel raggio di 20m, per gli impianti superiori a 35 KW se in presenza di finestre nel raggio di 50m; in ogni caso nel caso di attività particolarmente impattanti di cottura-friggitura-girarrosto se ci sono abitazioni nel raggio di 50 m dal punto di espulsione, i fumi derivati dalle operazioni di cottura-friggitura-girarrosto e riscaldamento cibi, devono essere filtrati con sistemi a carbone attivo o equivalenti (ad aria o ad acqua);
- Ove non fosse tecnicamente possibile espellere i fumi come previsto ai precedenti punti 2 e 3, potranno essere adottati sistemi di depurazione dei fumi e odori particolarmente innovativi la cui documentazione tecnica, conforme agli standard normativi, dimostri l’assenza di odori e fumi a seguito del processo di depurazione; questi sistemi tecnologici dovranno essere valutati positivamente dagli enti competenti. Inoltre questi sistemi vanno tenuti adeguatamente puliti e manutentati secondo le istruzioni fornite dall’installatore/venditore che vanno tenute a disposizione insieme al libretto d’impianto; in caso contrario l’impianto verrà considerato inadeguato;
- Le attività di cottura siano assistite da idonea cappa d’aspirazione collegata ad adeguato condotto di espulsione sfociante oltre il tetto del fabbricato, con adeguati accorgimenti tecnici di abbattimento delle emissioni, nel rispetto delle norme tecniche di riferimento. Si elencano alcune principali norme di riferimento UNI 7129/2008, UNI8273/86, UNI EN 13725/2004, UNI EN 13649/2002 e DM 12/07/1990 e quant’altro fosse necessario in caso di molestie;
- La manutenzione dei presidi deve essere effettuata regolarmente, almeno con cadenza semestrale e comunque con la cadenza prevista dalle norme tecniche di riferimento. I carboni attivi devono essere verificati all’intasamento con cadenza bimestrale e sostituiti prima dell’esaurimento completo . La documentazione attestante l’effettuazione dei controlli periodici e il relativo risultato, unitamente agli interventi di manutenzione, deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo per almeno 4 anni; Va comunque garantito il funzionamento regolare del presidio a prescindere dalla dimostrazione della manutenzione periodica;
- Nell’ipotesi in cui gli accorgimenti succitati non siano sufficienti a garantire l’assenza di molestie saranno richieste misure aggiuntive, come previsto per tutte le lavorazioni moleste o insalubri.Inoltre si ricorda che:
- L’aria espulsa da impianto di ventilazione forzata degli ambienti non deve investire finestre o camminamenti di terzi.
- Ogni impianto deve essere in possesso della certificazione di conformità e di ogni altra documentazione utile.
- Deve essere garantito un idoneo smaltimento degli oli di cottura.
- La previsione e la verifica dell’impatto acustico devono evidenziare la compatibilità con il contesto in cui è inserita l’attività: ciò vale sia per i rumori direttamente generati da impianti (tecnici, di ventilazione, di diffusione musicale) sia per quelli indotti (traffico, rumore antropico).
La cronaca riporta molti casi di inadempienza!
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Ultimo aggiornamento: Gennaio 2021.
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